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Anno XVIII - n. 09 - Settembre 2026

  Novità legislative



Lavoro e novità legislative. Le novità della legge di conversione del decreto PA.

Di Giuseppe Berretta e Viviana Giuffrida
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Le novità della legge di conversione del decreto PA

Di Giuseppe Berretta e Viviana Giuffrida

 

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025, la Legge 9 maggio 2025, n. 69, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (cd. decreto PA), recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore mira a rimodulare la struttura della pubblica amministrazione ed a rafforzare l’efficienza e la capacità di reclutamento, intervenendo su aspetti nodali come le assunzioni, le graduatorie, la mobilità e le stabilizzazioni.

Vediamo le principali novità.

 

Le misure a favore dei giovani

 

L’art. 1 introduce per i Comuni, le unioni di Comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità, sino al 31 dicembre 2026, di destinare una quota pari al 15% delle rispettive facoltà assunzionali al reclutamento, con contratto di apprendistato di durata massima di 36 mesi, di giovani in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di istruzione e formazione tecnica superiore.

Tale percentuale si aggiunge a quella del 20%, già prevista dall’art. 3-ter, commi 1 e 4-bis, del D.L. n. 44/2023, per l’assunzione a tempo determinato, sempre fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro.

Alla scadenza dei superiori contratti, è prevista nei limiti delle facoltà assunzionali, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, ivi compreso il titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato.

Sempre in tema di lavoro giovanile, l’art. 2, al fine di superare il precariato dei giovani nella pubblica amministrazione, prevede misure volte alla stabilizzazione del personale del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia industrie difesa. In particolare, per quest’ultima è disposta la possibilità, nelle more dell’attuazione delle procedure, di rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato, sino ad un massimo di 44 unità.

 

La mobilità volontaria

L’art. 3, comma 1, lett. c) modifica il comma 2-bis dell’art. 30 del TUPI, prevedendo che, a decorrere dal 2026, le amministrazioni potranno destinare alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15% delle facoltà assunzionali, nel caso in cui il piano preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale.

Tale disposizione non trova applicazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

In caso di mancata attivazione delle superiori procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo saranno ridotte del 15%, con conseguente adeguamento della dotazione organica.

 

Le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale

L’art. 4, rubricato “Misure urgenti in materia di reclutamento”, ribadisce che “il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale”.

Fatta questa premessa, la norma riconosce a coloro che hanno prestato servizio presso le PP.AA. per l’attuazione dei progetti del PNRR una premialità, ai fini della valorizzazione dell’esperienza acquisita, nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.

Il comma 9 dell’art. 4 prevede l’utilizzo delle graduatorie approvate nel 2024 e 2025 per stabilizzare il personale idoneo, in deroga al limite che vincola le assunzioni degli idonei ad un numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso, previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

A ciò si aggiunga che, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante l’utilizzo delle proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altri enti.

Infine, è disposta la durata triennale della validità delle graduatorie concorsuali degli enti locali.

 

Valorizzazione dei contratti a termine

Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell’ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, l’art. 4, comma 9-undecies, prevede che le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi.

 

Il portale unico del reclutamento

L’articolo 3, comma 1, lettera e), introduce una novità alla disciplina sul Portale unico del reclutamento ex art. 35 ter del TUPI, prevedendo che, all’atto di registrazione ciascun interessato può chiedere l’invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai requisiti posseduti.

È altresì previsto che il diario delle prove, il punteggio conseguito, l’eventuale convocazione nonché l’elenco dei candidati che hanno superato la prova siano pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un’area ad accesso riservato, e che gli esiti delle prove orali, con l’elenco dei candidati esaminati, siano affissi, al termine di ogni sessione giornaliera d’esame nei luoghi di svolgimento della prova.

 

La figura del social media e digital manager nella pubblica amministrazione

Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e correttamente l’utilizzo delle nuove tecnologie, il comma 9-novies dell’art. 4 dispone che le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell’ambito delle nuove assunzioni, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.

 

Riferimenti normativi

Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 2025, n. 69 https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-14&atto.codiceRedazionale=25G00033&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=9727f72c-8c70-41b9-b96f-3b1e55694465&tabID=0.5432930575156083&title=lbl.dettaglioAtto