ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 10 - Ottobre 2026

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime su disapplicazione delle proroghe, cessazione anticipata dei rapporti e requisiti di partecipazione alla procedura selettiva nelle concessioni demaniali marittime.

Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 9 settembre 2026, n. 6850.

Le disposizioni nazionali che hanno disposto o dispongono la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e con l’art. 49 TFUE. Esse devono pertanto essere disapplicate sia dal giudice sia dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che le concessioni beneficiarie di proroghe ex lege hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2023 e che le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati.Il termine del 30 settembre 2027, previsto dall’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, per l’efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è un limite massimo, con funzione acceleratoria. Pertanto, quando l’amministrazione ha già concluso la procedura selettiva di riassegnazione, la concessione prorogata cessa anche prima di tale data. 

In motivazione la sezione ha precisato che: i) la proroga, per essere operativa, presuppone che le amministrazioni comunali avviino le attività necessarie allo svolgimento delle gare. A questo sono obbligate, e gli interessati possono reagire alla loro eventuale inerzia con gli ordinari strumenti di tutela; ii) diversi elementi indicano in modo univoco che i comuni devono bandire e concludere le gare senza indugio, e che il ricorso ai termini massimi del 30 giugno 2027 e del 30 settembre 2027 è l’eccezione. Tali elementi sono: il carattere di termine massimo della data del 30 settembre 2027; l’obbligo di bandire le gare almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in sede di prima applicazione, «in ogni caso entro il 30 giugno 2027»; i principi affermati dalla giurisprudenza; iii) il quadro descritto è coerente con la salvezza delle procedure selettive avviate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 131 del 2024 e degli affidamenti intervenuti medio tempore.

Nelle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, rette dai principi di par condicio, imparzialità e trasparenza, le previsioni dell’avviso che richiedono una pregressa esperienza specifica nel settore vanno interpretate in senso non restrittivo della concorrenza, così da non costituire una barriera all’accesso al mercato.

È legittima l’ammissione alla procedura selettiva per l’affidamento di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative di una società neocostituita che risulta inattiva dalla visura camerale, se la lex specialis non richiede lo stato di attività dell’impresa. In tal caso, la capacità tecnica e professionale può essere comprovata con l’esperienza specifica maturata dai soci.